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Mase: chiarimento sull'implementazione dell'obbligo di rpet

Milano, 2 gennaio 2025

Con nota del 23.12.2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito i chiarimenti sull’implementazione dell’obbligo di contenuto riciclato nelle bottiglie per le bevande in PET (R-PET). 

In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:

1.Calcolo contenuto riciclato: La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 stabilisce che la quota di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande deve essere calcolata considerando il peso di tutte le parti in plastica, incluse corpo, tappi ed etichette. Pertanto, il contenuto minimo del 25% di plastica riciclata (R-PET) deve essere calcolato sul peso totale delle componenti plastiche della bottiglia. Inoltre, la percentuale di contenuto riciclato di ciascuna parte della bottiglia deve essere dichiarata secondo le specifiche del regolamento (UE) 2022/1616.

2.Calcolo obiettivi contenuto riciclato: L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP obbliga ogni Stato membro a garantire il rispetto del contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie, fissato al 25% a partire dal 2025, calcolato come media nazionale per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato. La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 stabilisce che gli obiettivi possono essere definiti come obbligatori per ogni bottiglia, media per operatore economico o per Stato membro. Tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante

3.Obblighi sistemi EPR: Si richiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di garantire l’adempimento degli obblighi EPR, collaborando con gli operatori industriali. Questi ultimi devono assicurare la corretta trasmissione e completezza dei dati, necessari per il reporting nazionale e per la validazione da parte di ISPRA.

Allegato documento MASE.